Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.
Art. 3
 (Ambito di applicazione)
2. Restano fermi i criteri generali di progettazione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), che individua i tre livelli di qualità dello spazio costruito, nonché i criteri di progettazione per l'accessibilità riferiti alle unità ambientali e ai loro componenti, come individuati nell'articolo 4 del medesimo decreto, che costituiscono criteri minimi di qualità della progettazione.