Legge regionale 15 marzo 2018, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)
Art. 12
1.
L'articolo 65 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<< Art. 65
 (Pubblicazione degli atti)
1. Il Bollettino ufficiale della Regione è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.
3. Gli atti pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione hanno valore legale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici.
5. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Fatti salvi i limiti e i divieti previsti dall'ordinamento, l'Amministrazione e gli enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali, le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate con apposito regolamento.
7. Il diritto di accesso documentale di cui all'articolo 22 della legge 241/1990 e il diritto di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, degli atti di cui sia consentito l'accesso.>>.