Legge regionale 23 febbraio 2018 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

CAPO III

LA PIANIFICAZIONE DELLE RETI CICLABILI

Art. 7

(Il Piano regionale della mobilità ciclistica - PREMOCI)

1. La Regione predispone e approva il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), in coerenza con la legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), e con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica.

2. Il PREMOCI è sovraordinato ai piani previsti dagli articoli 8 e 9.

3. Il PREMOCI, in particolare, si suddivide nelle due seguenti parti:

a) parte infrastrutturale che:

1) individua il grafo della RECIR di cui all'articolo 4 e i centri attrattori sia di interesse regionale, tra cui i centri di interscambio modale, sia di interesse transregionale;

2) elabora l'analisi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione;

3) definisce le linee guida per la realizzazione e l'adeguamento delle piste ciclabili;

4) definisce le linee guida per la realizzazione degli itinerari ciclabili;

5) definisce le norme e le linee guida per la realizzazione dei parcheggi per biciclette, pubblici e privati e dei sistemi per il monitoraggio del traffico ciclistico;

b) parte strategica che:

1) individua e programma le azioni per la promozione e l'incentivazione dell'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto quotidiano;

2) individua i criteri di priorità per la programmazione e la realizzazione degli interventi;

3) definisce le linee d'indirizzo per i piani sottordinati di cui agli articoli 8 e 9;

4) individua la metodologia per la quantificazione della ripartizione modale degli spostamenti, con particolare riguardo agli spostamenti in bicicletta.

4. Il PREMOCI individua le possibili sinergie tra le direttrici d'interesse naturalistico, culturale e paesaggistico prioritarie e secondarie indicate nella sottostante tabella e le ciclovie della RECIR di cui all'articolo 4:

Direttrici prioritarieDirettrici secondarie
Direttrice Alpe AdriaDirettrice Anello Carnico
Direttrice AdriaticaDirettrice Val Cellina
Direttrice PedemontanaDirettrice Magredi
Direttrice del TagliamentoDirettrice Colline Moreniche
Direttrice Udine-Natisone
Direttrice Livenza-Isonzo
Direttrice Basso Isonzo

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione predispone il progetto di Piano regionale della mobilità ciclistica.

6. La Giunta regionale adotta in via preliminare il progetto di Piano di cui al comma 5 al fine di accompagnare le scelte di pianificazione con il contributo degli enti locali, delle organizzazioni e dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi pubblici e collettivi nel campo della mobilità, interpellati tramite apposite consultazioni.

7. Al termine della fase di cui al comma 6 la Giunta regionale adotta il Piano regionale della mobilità ciclistica al fine di acquisire le osservazioni da parte del pubblico interessato e pervenute entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano sul Bollettino ufficiale della Regione.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, entro novanta giorni, la Giunta regionale con propria deliberazione dà notizia del rigetto o dell'accettazione delle osservazioni e approva il Piano, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali.

9. Il Piano viene emanato con decreto del Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

(Il Piano della mobilità ciclistica sovracomunale Biciplan - SC)

(1)

1. I piani sovracomunali (Biciplan - SC) sono costituiti dai piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali e sono approvati dalla Giunta regionale e vengono recepiti, per gli aspetti sovracomunali, dai Biciplan di cui all'articolo 9 dei Comuni territorialmente interessati.

2. In mancanza dei piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali, la Regione provvede, con le modalità di cui al comma 1, all'elaborazione dei Biciplan - SC.

3. Il Biciplan - SC acquisisce, organizza e integra, in un'ottica intercomunale, le previsioni degli strumenti di programmazione comunale e intercomunale già disponibili e finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio già di competenza delle UTI.

4. Il Biciplan - SC contiene in particolare:

a) l'analisi della domanda potenziale;

b) l'analisi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione;

c) una parte infrastrutturale che individua:

1) il grafo della Rete sovracomunale (RSC) di cui all'articolo 5 e le sue caratteristiche, i centri attrattori dell'area sottesa, con particolare riferimento a scuole, uffici pubblici, ospedali, aziende e gli altri centri attrattori di spostamenti pendolari sistematici;

2) i poli intermodali e i punti d'interscambio tra trasporto pubblico locale e bicicletta;

3) le aree per la sosta attrezzata delle biciclette;

4) i punti di monitoraggio dei flussi ciclistici;

5) gli itinerari principali di collegamento con i poli attrattori e la definizione delle priorità d'intervento;

d) una parte programmatica che individua il programma degli interventi prioritari per il completamento della rete ciclabile, specificando:

1) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;

2) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;

3) i tempi previsti per la realizzazione;

4) gli interventi di manutenzione da garantire.

Note:

Articolo sostituito da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.

Art. 9

(Il Piano della mobilità ciclistica comunale - Biciplan)

1. I Comuni predispongono il Piano della mobilità ciclistica comunale (Biciplan) in coerenza con la legge 2/2018, con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di cui all'articolo 3 ter della legge regionale 23/2007, e del Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI). Il Biciplan è un Piano comunale di settore, assoggettato al parere del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali. Il Biciplan diventa parte integrante del Piano urbano del traffico (PUT) e del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), se tali Piani sono predisposti dal Comune.

2. Il Biciplan, in funzione del territorio comunale, contiene in particolare quanto previsto dai Biciplan sovracomunali.

(1)

3. In conformità all'articolo 8, comma 4, della legge 2/2018, i Comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.

Art. 9 bis

(Entrata in vigore del Biciplan - SC e Biciplan)

(1)(2)

1. I piani di cui agli articoli 8 e 9 entrano in vigore successivamente al Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7.

Note:

Articolo aggiunto da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 16/2019

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera h), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.