Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Interventi per la promozione della nuova mobilitā ciclistica sicura e diffusa.
CAPO III
 LA PIANIFICAZIONE DELLE RETI CICLABILI
Art. 7
 (Il Piano regionale della mobilitā ciclistica - PREMOCI)
1. La Regione predispone e approva il Piano regionale della mobilitā ciclistica (PREMOCI), in coerenza con la legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilitā in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilitā ciclistica), e con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilitā delle merci e della logistica.
2. Il PREMOCI č sovraordinato ai piani previsti dagli articoli 8 e 9.
4. Il PREMOCI individua le possibili sinergie tra le direttrici d'interesse naturalistico, culturale e paesaggistico prioritarie e secondarie indicate nella sottostante tabella e le ciclovie della RECIR di cui all'articolo 4:

Direttrici prioritarieDirettrici secondarie

Direttrice Alpe AdriaDirettrice Anello Carnico
Direttrice AdriaticaDirettrice Val Cellina
Direttrice PedemontanaDirettrice Magredi
Direttrice del TagliamentoDirettrice Colline Moreniche
Direttrice Udine-Natisone
Direttrice Livenza-Isonzo
Direttrice Basso Isonzo


5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione predispone il progetto di Piano regionale della mobilitā ciclistica.
6. La Giunta regionale adotta in via preliminare il progetto di Piano di cui al comma 5 al fine di accompagnare le scelte di pianificazione con il contributo degli enti locali, delle organizzazioni e dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi pubblici e collettivi nel campo della mobilitā, interpellati tramite apposite consultazioni.
7. Al termine della fase di cui al comma 6 la Giunta regionale adotta il Piano regionale della mobilitā ciclistica al fine di acquisire le osservazioni da parte del pubblico interessato e pervenute entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano sul Bollettino ufficiale della Regione.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, entro novanta giorni, la Giunta regionale con propria deliberazione dā notizia del rigetto o dell'accettazione delle osservazioni e approva il Piano, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali.
9. Il Piano viene emanato con decreto del Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 8
1. I piani sovracomunali (Biciplan - SC) sono costituiti dai piani elaborati dalle giā sciolte Unioni territoriali intercomunali e sono approvati dalla Giunta regionale e vengono recepiti, per gli aspetti sovracomunali, dai Biciplan di cui all'articolo 9 dei Comuni territorialmente interessati.
2. In mancanza dei piani elaborati dalle giā sciolte Unioni territoriali intercomunali, la Regione provvede, con le modalitā di cui al comma 1, all'elaborazione dei Biciplan - SC.
3. Il Biciplan - SC acquisisce, organizza e integra, in un'ottica intercomunale, le previsioni degli strumenti di programmazione comunale e intercomunale giā disponibili e finalizzati allo sviluppo della mobilitā ciclistica sul territorio giā di competenza delle UTI.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
Art. 9
 (Il Piano della mobilitā ciclistica comunale - Biciplan)
1. I Comuni predispongono il Piano della mobilitā ciclistica comunale (Biciplan) in coerenza con la legge 2/2018, con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilitā delle merci e della logistica, di cui all'articolo 3 ter della legge regionale 23/2007, e del Piano regionale della mobilitā ciclistica (PREMOCI). Il Biciplan č un Piano comunale di settore, assoggettato al parere del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali. Il Biciplan diventa parte integrante del Piano urbano del traffico (PUT) e del Piano urbano della mobilitā sostenibile (PUMS), se tali Piani sono predisposti dal Comune.
3. In conformitā all'articolo 8, comma 4, della legge 2/2018, i Comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attivitā terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
Art. 9 bis
1. I piani di cui agli articoli 8 e 9 entrano in vigore successivamente al Piano regionale della mobilitā ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 16/2019
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera h), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.