Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Interventi per la promozione della nuova mobilitā ciclistica sicura e diffusa.
Art. 9
 (Il Piano della mobilitā ciclistica comunale - Biciplan)
1. I Comuni predispongono il Piano della mobilitā ciclistica comunale (Biciplan) in coerenza con la legge 2/2018, con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilitā delle merci e della logistica, di cui all'articolo 3 ter della legge regionale 23/2007, e del Piano regionale della mobilitā ciclistica (PREMOCI). Il Biciplan č un Piano comunale di settore, assoggettato al parere del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali. Il Biciplan diventa parte integrante del Piano urbano del traffico (PUT) e del Piano urbano della mobilitā sostenibile (PUMS), se tali Piani sono predisposti dal Comune.
3. In conformitā all'articolo 8, comma 4, della legge 2/2018, i Comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attivitā terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.