Art. 9
(Il Piano della mobilitā ciclistica comunale - Biciplan)
1. I Comuni predispongono il Piano della mobilitā ciclistica comunale (Biciplan) in coerenza con la
legge 2/2018, con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilitā delle merci e della logistica, di cui all'
articolo 3 ter della legge regionale 23/2007, e del Piano regionale della mobilitā ciclistica (PREMOCI). Il Biciplan č un Piano comunale di settore, assoggettato al parere del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali. Il Biciplan diventa parte integrante del Piano urbano del traffico (PUT) e del Piano urbano della mobilitā sostenibile (PUMS), se tali Piani sono predisposti dal Comune.
2. Il Biciplan, in funzione del territorio comunale, contiene in particolare quanto previsto dai Biciplan sovracomunali.
3. In conformitā all'
articolo 8, comma 4, della legge 2/2018, i Comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attivitā terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.