Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.
Art. 8
1. I piani sovracomunali (Biciplan - SC) sono costituiti dai piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali e sono approvati dalla Giunta regionale e vengono recepiti, per gli aspetti sovracomunali, dai Biciplan di cui all'articolo 9 dei Comuni territorialmente interessati.
2. In mancanza dei piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali, la Regione provvede, con le modalità di cui al comma 1, all'elaborazione dei Biciplan - SC.
3. Il Biciplan - SC acquisisce, organizza e integra, in un'ottica intercomunale, le previsioni degli strumenti di programmazione comunale e intercomunale già disponibili e finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio già di competenza delle UTI.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.