Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.
Art. 7
 (Il Piano regionale della mobilità ciclistica - PREMOCI)
1. La Regione predispone e approva il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), in coerenza con la legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), e con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica.
2. Il PREMOCI è sovraordinato ai piani previsti dagli articoli 8 e 9.
4. Il PREMOCI individua le possibili sinergie tra le direttrici d'interesse naturalistico, culturale e paesaggistico prioritarie e secondarie indicate nella sottostante tabella e le ciclovie della RECIR di cui all'articolo 4:

Direttrici prioritarieDirettrici secondarie

Direttrice Alpe AdriaDirettrice Anello Carnico
Direttrice AdriaticaDirettrice Val Cellina
Direttrice PedemontanaDirettrice Magredi
Direttrice del TagliamentoDirettrice Colline Moreniche
Direttrice Udine-Natisone
Direttrice Livenza-Isonzo
Direttrice Basso Isonzo


5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione predispone il progetto di Piano regionale della mobilità ciclistica.
6. La Giunta regionale adotta in via preliminare il progetto di Piano di cui al comma 5 al fine di accompagnare le scelte di pianificazione con il contributo degli enti locali, delle organizzazioni e dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi pubblici e collettivi nel campo della mobilità, interpellati tramite apposite consultazioni.
7. Al termine della fase di cui al comma 6 la Giunta regionale adotta il Piano regionale della mobilità ciclistica al fine di acquisire le osservazioni da parte del pubblico interessato e pervenute entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano sul Bollettino ufficiale della Regione.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, entro novanta giorni, la Giunta regionale con propria deliberazione dà notizia del rigetto o dell'accettazione delle osservazioni e approva il Piano, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali.
9. Il Piano viene emanato con decreto del Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.