Art. 6
(La Rete ciclabile comunale - RECIC)
1. La Rete ciclabile comunale (RECIC) č parte integrante del sistema stradale comunale ed č costituita dagli itinerari ciclabili di collegamento tra origini e destinazioni interne al territorio comunale.
2. La Rete di cui al comma 1 č individuata dal Piano di cui all'articolo 9 e viene realizzata e gestita direttamente dal Comune ovvero, previa convenzione, tramite le strutture degli EDR di riferimento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.