Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.
Art. 18
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 1, 11, comma 1, relativamente alle azioni, e 15, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
2. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 8, 9, e di cui all'articolo 14, comma 1, relativamente alle azioni, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, relativamente agli interventi, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
4. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, relativamente agli interventi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
6. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2, pari a complessivi 400.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018, di 150.000 euro per l'anno 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020, si fa fronte mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, pari a complessivi 3.300.000 euro, suddivisi in ragione di 800.000 euro per l'anno 2018, di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si fa fronte mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.