Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022
Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.
Art. 16
(Modifica dell'
articolo 3 quater della legge regionale 23/2007
)
1.
La
lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 quater della legge regionale 23/2007
è sostituta dalla seguente:
<<d)
il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'
articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8
(Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa).>>.