Art. 15
(Azioni e interventi della Regione nelle more dell'approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica)
1.
Nelle more dell'approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 7 e in relazione agli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale individuati come previsto dall'articolo 4, comma 3, la Regione finanzia prioritariamente:
a) gli interventi volti a completare e a mettere in sicurezza la RECIR;
b) gli interventi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d);
c) le azioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b).
2. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo all'Ente gestore di individuare gli spazi comuni in cui consentire il deposito di biciclette che, ove possibile, devono essere attrezzati.