Art. 14
(Finanziamenti)
1. La Regione finanzia la redazione dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 e le azioni e interventi di cui all'articolo 10, previa richiesta da parte dell'ente.
2. In attesa dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 la Regione finanzia gli EDR e i Comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d), e degli interventi di completamento e messa in sicurezza dei tronchi della RECIR di attraversamento urbano.
2 bis. In attesa dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 la Regione finanzia gli EDR e i Comuni per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b).
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, emana il regolamento per il finanziamento della redazione dei Piani, delle azioni e degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Il regolamento stabilisce inoltre modalità, termini, condizioni e importi del finanziamento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 26, L. R. 20/2018
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 16/2019
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera i), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
4 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 1, lettera j), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.