Art. 13
(Azioni per l'implementazione della banca dati delle reti ciclabili nel Sistema informativo stradale - SIS)
1. Ai fini della completezza e dell'aggiornamento delle informazioni contenute nella banca dati delle reti ciclabili, le Unioni territoriali intercomunali, i Comuni e gli altri enti che progettano e realizzano tratti di itinerari ciclabili inviano al Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali i files GIS relativi ai progetti definitivi che vengono approvati.