Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.
Art. 11
 (Azioni e interventi della Regione)
1. La Regione dà attuazione al Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7 attraverso il finanziamento delle azioni e degli interventi ivi contenuti.
2. La Regione implementa il Sistema informativo stradale (SIS) con la banca dati delle reti ciclabili del Sistema della ciclabilità diffusa (SICID), secondo criteri e parametri coerenti con gli standard previsti a livello europeo e nazionale. Il grafo regionale delle reti ciclabili, validato, viene pubblicato sull'IRDAT-FVG (Infrastruttura regionale di dati ambientali e territoriali per il Friuli Venezia Giulia).
3. In un'ottica di sviluppo complessivo del SICID e del tessuto sociale ed economico a esso collegato, la Regione istituisce presso la Direzione competente in materia di infrastrutture stradali il Tavolo tecnico regionale per la mobilità ciclistica (TREC) con funzioni consultive e propositive.
5. I componenti del TREC vengono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture stradali e svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito. Il TREC dura in carica quattro anni e si riunisce almeno due volte l'anno.
6. La Direzione regionale competente in materia di infrastrutture stradali presenta alla Giunta regionale, con cadenza annuale, la relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
7. Ai fini della gestione delle nuove competenze assegnate dalla presente legge e in accordo con la Direzione generale, viene riorganizzata l'articolazione delle strutture del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali.