Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 9 bis aggiunto da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 16/2019
CAPO I
 PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 2
 (Obiettivi)
1. La Regione persegue l'obiettivo di incrementare l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto sia incrementando i flussi cicloturistici che interessano la regione, sia trasferendo su bicicletta gli spostamenti pendolari che avvengono particolarmente in aree urbane e periurbane e tra capoluoghi e frazioni, mediante interventi e azioni volte a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro, contenendo così l'impatto ambientale e promuovendo nuovi stili di vita e di mobilità attiva, anche nell'ottica della prevenzione della salute della collettività e di una miglior fruizione del territorio.
2. L'incentivazione della mobilità ciclistica è attuata sia attraverso azioni di sensibilizzazione atte a far crescere la domanda, da attivarsi presso le istituzioni scolastiche, nonché presso ogni altra associazione o Ente possa ritenersi utile per la diffusione di una nuova cultura della mobilità, sia attraverso interventi infrastrutturali, quali a esempio quelli di nuova realizzazione, di recupero e riqualificazione, di moderazione del traffico, di messa in sicurezza delle intersezioni, atti a migliorare e incrementare l'offerta a favore della mobilità ciclistica con una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti.
3. L'insieme degli interventi e azioni è volto a riordinare e riqualificare le infrastrutture e i servizi esistenti, collegando le tratte spezzate, i singoli centri urbani con le aree periurbane ed extraurbane, le destinazioni turistiche regionali, con attenzione alle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, effettuando l'integrazione delle reti ciclabili locali con la Rete delle ciclovie di interesse regionale, di cui all'articolo 4, e connettendo tali reti con i sistemi di trasporto pubblico locale regionale, nazionale ed europeo.
4. La Giunta regionale può definire criteri e modalità per valorizzare e orientare, in considerazione di particolari tematiche evidenziate dal Tavolo tecnico regionale per la mobilità ciclistica di cui all'articolo 11, comma 3, i diversi settori regionali interessati alla realizzazione del SICID prevedendo anche una programmazione coordinata degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 10 per una più efficace sinergia dei diversi strumenti settoriali.
CAPO II
 IL SISTEMA DELLE RETI CICLABILI
Art. 3
 (Le reti ciclabili)
1. Il Sistema della ciclabilità diffusa (SICID) è costituito dall'insieme degli itinerari ciclabili e ciclopedonali, extraurbani e urbani come identificati e classificati dal Sistema informativo stradale regionale sulla base delle loro caratteristiche funzionali.
3. Le reti di cui al comma 2 sono parte integrante del sistema regionale di mobilità delle persone ai sensi dell'articolo 3 quater della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), come modificato dall'articolo 16, e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento dei sistemi di trasporto, della diminuzione dei tempi di spostamento, dell'abbattimento dei livelli d'inquinamento, della riqualificazione del territorio e della valorizzazione del paesaggio.
4. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), gli itinerari ciclabili s'identificano con i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede riservata, pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata, sia in sede a uso promiscuo con pedoni, percorso pedonale e ciclabile, o con veicoli a motore, su carreggiata stradale, questi ultimi con le caratteristiche e limitazioni di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 557/1999.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
CAPO III
 LA PIANIFICAZIONE DELLE RETI CICLABILI
Art. 7
 (Il Piano regionale della mobilità ciclistica - PREMOCI)
1. La Regione predispone e approva il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), in coerenza con la legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), e con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica.
2. Il PREMOCI è sovraordinato ai piani previsti dagli articoli 8 e 9.
4. Il PREMOCI individua le possibili sinergie tra le direttrici d'interesse naturalistico, culturale e paesaggistico prioritarie e secondarie indicate nella sottostante tabella e le ciclovie della RECIR di cui all'articolo 4:

Direttrici prioritarieDirettrici secondarie

Direttrice Alpe AdriaDirettrice Anello Carnico
Direttrice AdriaticaDirettrice Val Cellina
Direttrice PedemontanaDirettrice Magredi
Direttrice del TagliamentoDirettrice Colline Moreniche
Direttrice Udine-Natisone
Direttrice Livenza-Isonzo
Direttrice Basso Isonzo


5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione predispone il progetto di Piano regionale della mobilità ciclistica.
6. La Giunta regionale adotta in via preliminare il progetto di Piano di cui al comma 5 al fine di accompagnare le scelte di pianificazione con il contributo degli enti locali, delle organizzazioni e dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi pubblici e collettivi nel campo della mobilità, interpellati tramite apposite consultazioni.
7. Al termine della fase di cui al comma 6 la Giunta regionale adotta il Piano regionale della mobilità ciclistica al fine di acquisire le osservazioni da parte del pubblico interessato e pervenute entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano sul Bollettino ufficiale della Regione.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, entro novanta giorni, la Giunta regionale con propria deliberazione dà notizia del rigetto o dell'accettazione delle osservazioni e approva il Piano, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali.
9. Il Piano viene emanato con decreto del Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 8
1. I piani sovracomunali (Biciplan - SC) sono costituiti dai piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali e sono approvati dalla Giunta regionale e vengono recepiti, per gli aspetti sovracomunali, dai Biciplan di cui all'articolo 9 dei Comuni territorialmente interessati.
2. In mancanza dei piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali, la Regione provvede, con le modalità di cui al comma 1, all'elaborazione dei Biciplan - SC.
3. Il Biciplan - SC acquisisce, organizza e integra, in un'ottica intercomunale, le previsioni degli strumenti di programmazione comunale e intercomunale già disponibili e finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio già di competenza delle UTI.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
Art. 9
 (Il Piano della mobilità ciclistica comunale - Biciplan)
1. I Comuni predispongono il Piano della mobilità ciclistica comunale (Biciplan) in coerenza con la legge 2/2018, con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di cui all'articolo 3 ter della legge regionale 23/2007, e del Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI). Il Biciplan è un Piano comunale di settore, assoggettato al parere del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali. Il Biciplan diventa parte integrante del Piano urbano del traffico (PUT) e del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), se tali Piani sono predisposti dal Comune.
3. In conformità all'articolo 8, comma 4, della legge 2/2018, i Comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
Art. 9 bis
1. I piani di cui agli articoli 8 e 9 entrano in vigore successivamente al Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 16/2019
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera h), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
CAPO IV
 AZIONI ED INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA
Art. 10
 (Tipologia di azioni e interventi)
1. Le azioni sono le misure e le iniziative, formative e informative, per lo sviluppo e la promozione della mobilità ciclistica. Gli interventi sono la progettazione, la realizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture ciclabili e dei servizi a esse funzionali.
2. Le azioni prioritarie riguardano:
a) le iniziative volte alla promozione dell'uso della bicicletta rivolte principalmente ai bambini e ai ragazzi in età scolare, nonché alla realizzazione di conferenze e attività culturali atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante e salutistico;
b) la promozione di accordi, progetti pilota, intese con enti locali e aziende per favorire il trasferimento su bicicletta degli spostamenti pendolari casa - scuola e casa - lavoro, anche dei dipendenti pubblici;
c) lo sviluppo di servizi di biciclette a noleggio e di bike sharing, contribuendo allo sviluppo di un sistema bike- sharing regionale;
d) le azioni per agevolare il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici anche in funzione di miglioramento della fruizione turistica dei territori;
e) l'implementazione e sistematizzazione della mappatura delle reti ciclabili all'interno del Sistema informativo stradale;
f) il monitoraggio e la gestione del SICID, di cui all'articolo 3, comma 1, anche in collaborazione con le associazioni che promuovono l'uso della bicicletta a livello regionale e nazionale o con soggetti privati, previa convenzione;
g) l'individuazione degli interventi prioritari per lo sviluppo della viabilità e mobilità ciclistica tra quelli previsti dalle intese per lo sviluppo di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);
h) la promozione dello spostamento delle merci in ambito urbano con cargo-bike tradizionali o a pedalata assistita;
i) l'individuazione delle azioni per contrastare il furto delle biciclette.
3. Gli interventi infrastrutturali prioritari riguardano:
a) le opere necessarie a garantire la continuità degli itinerari ciclabili e ciclopedonali;
b) la messa in sicurezza dei tratti promiscui lungo direttrici a elevato traffico motorizzato;
c) la risoluzione dei punti critici della viabilità che vedono il coinvolgimento in incidenti di ciclisti; i punti critici vengono individuati sulla base dei dati d'incidentalità del Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale (CRMSS);
d) il collegamento delle direttrici ciclabili principali con le aree scolastiche, i poli industriali, artigianali e commerciali, i poli d'interesse culturale, naturalistico, paesaggistico e turistico, le sedi di enti pubblici;
e) la realizzazione di poli d'interscambio modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto e l'incremento dei sistemi per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici anche in funzione di miglioramento della fruizione turistica dei territori;
f) la realizzazione di strutture adibite alla sosta delle biciclette lungo gli itinerari e in corrispondenza dei punti di destinazione e dei punti d'interscambio modale; tali strutture devono essere in quantità corrispondente all'utenza reale e alle sue previsioni di crescita, ampiamente diffuse sul territorio e dotate di strumentazione idonea antitaccheggio;
g) gli interventi di recupero a fini ciclabili di strade arginali, tratturi, tratti di viabilità dismessa o declassata, ponti e altri manufatti stradali dismessi, sedimi ferroviari dismessi, tratti di viabilità forestale e militare, strade di servizio di opere di bonifica, di acquedotti, eccetera;
h) il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari e delle case cantoniere insistenti sulle reti ciclabili che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti;
i) la fornitura e la posa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico e omogenea sull'intera SICID;
j) la fornitura e l'installazione di tecnologie intelligenti per il monitoraggio dei flussi ciclistici e per la loro gestione in modo innovativo.
Art. 11
 (Azioni e interventi della Regione)
1. La Regione dà attuazione al Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7 attraverso il finanziamento delle azioni e degli interventi ivi contenuti.
2. La Regione implementa il Sistema informativo stradale (SIS) con la banca dati delle reti ciclabili del Sistema della ciclabilità diffusa (SICID), secondo criteri e parametri coerenti con gli standard previsti a livello europeo e nazionale. Il grafo regionale delle reti ciclabili, validato, viene pubblicato sull'IRDAT-FVG (Infrastruttura regionale di dati ambientali e territoriali per il Friuli Venezia Giulia).
3. In un'ottica di sviluppo complessivo del SICID e del tessuto sociale ed economico a esso collegato, la Regione istituisce presso la Direzione competente in materia di infrastrutture stradali il Tavolo tecnico regionale per la mobilità ciclistica (TREC) con funzioni consultive e propositive.
5. I componenti del TREC vengono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture stradali e svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito. Il TREC dura in carica quattro anni e si riunisce almeno due volte l'anno.
6. La Direzione regionale competente in materia di infrastrutture stradali presenta alla Giunta regionale, con cadenza annuale, la relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
7. Ai fini della gestione delle nuove competenze assegnate dalla presente legge e in accordo con la Direzione generale, viene riorganizzata l'articolazione delle strutture del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali.
Art. 14
 (Finanziamenti)
1. La Regione finanzia la redazione dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 e le azioni e interventi di cui all'articolo 10, previa richiesta da parte dell'ente.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 26, L. R. 20/2018
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 16/2019
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera i), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
4 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 1, lettera j), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
CAPO V
 NORME FINALI E ENTRATA IN VIGORE
Art. 18
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 1, 11, comma 1, relativamente alle azioni, e 15, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
2. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 8, 9, e di cui all'articolo 14, comma 1, relativamente alle azioni, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, relativamente agli interventi, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
4. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, relativamente agli interventi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
6. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2, pari a complessivi 400.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018, di 150.000 euro per l'anno 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020, si fa fronte mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, pari a complessivi 3.300.000 euro, suddivisi in ragione di 800.000 euro per l'anno 2018, di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si fa fronte mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.