Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.
CAPO IV
 AZIONI ED INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA
Art. 10
 (Tipologia di azioni e interventi)
1. Le azioni sono le misure e le iniziative, formative e informative, per lo sviluppo e la promozione della mobilità ciclistica. Gli interventi sono la progettazione, la realizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture ciclabili e dei servizi a esse funzionali.
2. Le azioni prioritarie riguardano:
a) le iniziative volte alla promozione dell'uso della bicicletta rivolte principalmente ai bambini e ai ragazzi in età scolare, nonché alla realizzazione di conferenze e attività culturali atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante e salutistico;
b) la promozione di accordi, progetti pilota, intese con enti locali e aziende per favorire il trasferimento su bicicletta degli spostamenti pendolari casa - scuola e casa - lavoro, anche dei dipendenti pubblici;
c) lo sviluppo di servizi di biciclette a noleggio e di bike sharing, contribuendo allo sviluppo di un sistema bike- sharing regionale;
d) le azioni per agevolare il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici anche in funzione di miglioramento della fruizione turistica dei territori;
e) l'implementazione e sistematizzazione della mappatura delle reti ciclabili all'interno del Sistema informativo stradale;
f) il monitoraggio e la gestione del SICID, di cui all'articolo 3, comma 1, anche in collaborazione con le associazioni che promuovono l'uso della bicicletta a livello regionale e nazionale o con soggetti privati, previa convenzione;
g) l'individuazione degli interventi prioritari per lo sviluppo della viabilità e mobilità ciclistica tra quelli previsti dalle intese per lo sviluppo di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);
h) la promozione dello spostamento delle merci in ambito urbano con cargo-bike tradizionali o a pedalata assistita;
i) l'individuazione delle azioni per contrastare il furto delle biciclette.
3. Gli interventi infrastrutturali prioritari riguardano:
a) le opere necessarie a garantire la continuità degli itinerari ciclabili e ciclopedonali;
b) la messa in sicurezza dei tratti promiscui lungo direttrici a elevato traffico motorizzato;
c) la risoluzione dei punti critici della viabilità che vedono il coinvolgimento in incidenti di ciclisti; i punti critici vengono individuati sulla base dei dati d'incidentalità del Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale (CRMSS);
d) il collegamento delle direttrici ciclabili principali con le aree scolastiche, i poli industriali, artigianali e commerciali, i poli d'interesse culturale, naturalistico, paesaggistico e turistico, le sedi di enti pubblici;
e) la realizzazione di poli d'interscambio modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto e l'incremento dei sistemi per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici anche in funzione di miglioramento della fruizione turistica dei territori;
f) la realizzazione di strutture adibite alla sosta delle biciclette lungo gli itinerari e in corrispondenza dei punti di destinazione e dei punti d'interscambio modale; tali strutture devono essere in quantità corrispondente all'utenza reale e alle sue previsioni di crescita, ampiamente diffuse sul territorio e dotate di strumentazione idonea antitaccheggio;
g) gli interventi di recupero a fini ciclabili di strade arginali, tratturi, tratti di viabilità dismessa o declassata, ponti e altri manufatti stradali dismessi, sedimi ferroviari dismessi, tratti di viabilità forestale e militare, strade di servizio di opere di bonifica, di acquedotti, eccetera;
h) il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari e delle case cantoniere insistenti sulle reti ciclabili che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti;
i) la fornitura e la posa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico e omogenea sull'intera SICID;
j) la fornitura e l'installazione di tecnologie intelligenti per il monitoraggio dei flussi ciclistici e per la loro gestione in modo innovativo.
Art. 11
 (Azioni e interventi della Regione)
1. La Regione dà attuazione al Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7 attraverso il finanziamento delle azioni e degli interventi ivi contenuti.
2. La Regione implementa il Sistema informativo stradale (SIS) con la banca dati delle reti ciclabili del Sistema della ciclabilità diffusa (SICID), secondo criteri e parametri coerenti con gli standard previsti a livello europeo e nazionale. Il grafo regionale delle reti ciclabili, validato, viene pubblicato sull'IRDAT-FVG (Infrastruttura regionale di dati ambientali e territoriali per il Friuli Venezia Giulia).
3. In un'ottica di sviluppo complessivo del SICID e del tessuto sociale ed economico a esso collegato, la Regione istituisce presso la Direzione competente in materia di infrastrutture stradali il Tavolo tecnico regionale per la mobilità ciclistica (TREC) con funzioni consultive e propositive.
5. I componenti del TREC vengono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture stradali e svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito. Il TREC dura in carica quattro anni e si riunisce almeno due volte l'anno.
6. La Direzione regionale competente in materia di infrastrutture stradali presenta alla Giunta regionale, con cadenza annuale, la relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
7. Ai fini della gestione delle nuove competenze assegnate dalla presente legge e in accordo con la Direzione generale, viene riorganizzata l'articolazione delle strutture del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali.
Art. 14
 (Finanziamenti)
1. La Regione finanzia la redazione dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 e le azioni e interventi di cui all'articolo 10, previa richiesta da parte dell'ente.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 26, L. R. 20/2018
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 16/2019
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera i), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
4 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 1, lettera j), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.