Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 15/03/2018

Disposizioni concernenti il funzionamento dei gruppi consiliari.
Art. 1
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 5 bis e 5 ter, della legge regionale 52/1980, come inseriti dal comma 1, trovano applicazione a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge.