Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
b) imprese e organismi di informazione: i soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica e con sede operativa nell'ambito del territorio regionale, realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale;
c) notiziari informativi: ogni trasmissione radiofonica o televisiva, anche esclusivamente via web, avente contenuto informativo e diffusa con regolare periodicitą, facente capo ad una testata giornalistica soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;
d) pubblicazioni: ogni pubblicazione, anche su supporto informatico e a diffusione on line, ivi compresi gli studi, le documentazioni, le ricerche, avente carattere di regolare periodicitą e soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;
e) contenuti a valenza regionale: i contenuti di pubblicazioni e notiziari informativi connessi ad avvenimenti e a tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.