Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.
CAPO II
 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA
Art. 4
 (Emittenti beneficiarie)
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna specifica tipologia, le emittenti di cui al presente capo devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
c bis) alle emittenti televisive con autorizzazione a fornitore di contenuti a carattere comunitario sul digitale terrestre, con copertura di almeno il 70 per cento della popolazione regionale e alle emittenti radiofoniche con concessione a carattere comunitaria in etere con almeno il 50 per cento della popolazione regionale, che impiegano personale assunto con contratti di categoria radio e tv, viene riservata la quota del 30 per cento della spesa di cui all'articolo 14, comma 1; in ogni caso le emittenti beneficiarie non possono presentare più di una domanda di contributo, indipendentemente dal numero di autorizzazioni o concessioni detenute.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019