1.
Sono escluse dagli incentivi di cui al presente capo:
a) le pubblicazioni facenti capo a imprese e organismi di informazione privi dei requisiti di cui all'articolo 6;
b) le pubblicazioni concernenti bollettini di stretto carattere interno, annuari, agende e calendari;
c) le pubblicazioni aventi un esclusivo carattere tecnico-specialistico, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;
d) le pubblicazioni facenti capo a pubbliche amministrazioni e a enti pubblici;
e) le pubblicazioni facenti capo a ordini e categorie professionali, associazioni di categorie economiche, nonché a organizzazioni politiche e sindacali, a enti culturali e associazioni sportive;