1.
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le imprese e gli organismi di informazione in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede operativa nel territorio regionale;
b) essere iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
c) utilizzare, per l'attivitą giornalistica, esclusivamente personale iscritto all'albo di cui all'
articolo 26 della legge 69/1963, con rapporto di lavoro disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico o retribuito mediante equo compenso ai sensi della
legge 233/2012;
d) essere in regola nel versamento dei contributi all'INPGI e, ove previsto, nel versamento dei contributi alla cassa autonoma giornalisti italiani;
e) essere in regola nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri.
2.
Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna specifica tipologia di pubblicazioni, le imprese e gli organismi di informazione di cui al presente capo devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a)
nel caso di realizzazione e diffusione di pubblicazioni cartacee:
1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2) pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;
b)
nel caso di realizzazione e diffusione di pubblicazioni su supporto informatico e diffusione on line:
1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2) pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10.