1.
Sono escluse dagli incentivi di cui al presente capo:
a) le emittenti prive dei requisiti di cui all'articolo 4;
b) le emittenti sanzionate nei due anni precedenti alla presentazione della domanda dall'Autoritą per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione delle disposizioni di cui al
titolo IV, capo II, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge;