1.
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le emittenti radiofoniche e televisive in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede operativa nel territorio regionale;
b) essere in possesso di titolaritą di concessione o autorizzazione ministeriale;
d) utilizzare, per l'attivitą giornalistica, esclusivamente personale iscritto all'albo di cui all'
articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), con rapporto di lavoro disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, oppure retribuito mediante equo compenso ai sensi della
legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico);
e) essere in regola nel versamento dei contributi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), di cui alla
legge 20 dicembre 1951, n. 1564 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) e, ove previsto, nel versamento dei contributi alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani;
f) essere in regola nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri.
2.
Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna specifica tipologia, le emittenti di cui al presente capo devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a)
per le emittenti televisive digitale terrestre con autorizzazione a fornitori di contenuti a carattere commerciali:
1) redazione giornalistica composta da almeno quattro giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno due con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito del proprio palinsesto quotidiano, escluse le repliche;
3) trasmissione, con periodicitą mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;
4) diffusione del segnale di trasmissione su almeno il 60 per cento del territorio regionale o l'80 per cento della popolazione regionale;
b)
per le emittenti radiofoniche via etere a carattere commerciale:
1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito del proprio palinsesto quotidiano;
3) trasmissione, con periodicitą mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;
4) diffusione del segnale di trasmissione su almeno il 50 per cento del territorio regionale;
c)
per i soggetti che trasmettono esclusivamente via web:
1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito della propria programmazione quotidiana, escluse le repliche;
3) trasmissione, con periodicitą mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10.
c bis) alle emittenti televisive con autorizzazione a fornitore di contenuti a carattere comunitario sul digitale terrestre, con copertura di almeno il 70 per cento della popolazione regionale e alle emittenti radiofoniche con concessione a carattere comunitaria in etere con almeno il 50 per cento della popolazione regionale, che impiegano personale assunto con contratti di categoria radio e tv, viene riservata la quota del 30 per cento della spesa di cui all'articolo 14, comma 1; in ogni caso le emittenti beneficiarie non possono presentare pił di una domanda di contributo, indipendentemente dal numero di autorizzazioni o concessioni detenute.
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019