Art. 3
(Strumenti di intervento)
1.
Per il conseguimento delle finalitā di cui all'articolo 1 la Regione č autorizzata a concedere:
a) contributi a favore del sistema informativo regionale per la realizzazione e la diffusione di notiziari informativi e di pubblicazioni a valenza regionale, secondo quanto previsto dai capi II e III;
b) ulteriori incentivi a favore del sistema informativo regionale per le assunzioni e la stabilizzazione di personale giornalistico, secondo quanto previsto dal capo IV.
2. La Regione sostiene, con le modalitā di cui all'articolo 9, la costituzione da parte degli enti locali, anche in forma associata, di uffici stampa, all'interno dei quali operi personale cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono svolte nel rispetto della
legge 150/2000.