Art. 13
(Norme transitorie)
1. In sede di prima applicazione, per gli esercizi 2018 e 2019, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1), lettera b), numero 1), lettera c), numero 1), e all'articolo 6, comma 2, lettera a), numero 1), e comma 2, lettera b), numero 1), si intendono soddisfatti anche con contratti a tempo parziale non inferiore al 50 per cento.