Art. 11
(Divieto di cumulo di contributi)
1. Gli enti e le organizzazioni delle minoranze linguistiche che beneficiano di contributi per la loro attivitą nel settore dell'editoria, dell'informazione e della comunicazione nelle lingue minoritarie e per questo destinatari di appositi contributi ai sensi delle leggi regionali 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), non possono accedere ai contributi della presente legge.