Art. 1
(Finalitā)
1. La Regione, in coerenza con i principi della
legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione come premessa ad una effettiva partecipazione democratica, favorendo l'accesso, in particolare delle comunitā locali, a tutti i mezzi di informazione che trattano e approfondiscono tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 la Regione promuove il diritto al pluralismo dell'informazione e valorizza il ruolo e la funzione del sistema informativo regionale.
Note:
1 Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 81 dd. 06/03/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 16 dd. 17/04/2019) l'illegittimitā costituzionale del c. 3 dell'art. 1 della presente legge.
2 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 8, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.