Legge regionale 09 febbraio 2018 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.

Art. 7

(Applicazione al Comune di Sappada/Plodn delle norme regionali in materia di finanza locale)

1. Le norme regionali in materia di finanza locale si applicano al comune di Sappada/Plodn dall'1 gennaio 2018, salvo diversa previsione della legge regionale.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) l'articolo 21 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), si applica a decorrere dall'1 gennaio 2019;

b) per l'anno 2018 non si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale per ritardato invio di documenti o di dati relativi alla finanza locale;

c) la disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali, prevista dal titolo III, capo II, della legge regionale 18/2015, si applica a decorrere dall'1 gennaio 2019.