Legge regionale 09 febbraio 2018 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.

Art. 25

(Norme in materia di osservanza di disposizioni sismiche)

1. Gli adempimenti in materia di disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica e di provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), parte II, capi I, II e IV, fanno capo alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Comune di Sappada/Plodn fa riferimento alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), e alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741).