Legge regionale 09 febbraio 2018 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 33/2002)

1. All'Allegato A di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) Zona omogenea della Carnia, dopo la parola << Rigolato,>> sono inserite le seguenti: << Sappada/Plodn,>>;

b) alla lettera a) Zona omogenea della Carnia, le parole << Ligosullo,>> e << Treppo Carnico,>> sono soppresse e dopo la parola << Tolmezzo,>> sono inserite le seguenti: << Treppo Ligosullo,>>.

2. Nelle more dell'aggiornamento della classificazione del territorio montano della Regione nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico, come disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, il Comune di Sappada/Plodn, nell'integrità del suo territorio, è classificato in fascia C.

2 bis. Il comma 2, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e di diversa disposizione di legge regionale che preveda agevolazioni in materia di IRAP in base alla classificazione del territorio montano della Regione, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2018.

(1)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 12/2018