Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
Art. 8
 (Trasferimenti regionali al Comune di Sappada/Plodn)
1. Al Comune di Sappada/Plodn sono assegnati, a titolo di fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, 532.833,41 euro per l'anno 2018. L'assegnazione è suddivisa in 292.067,84 euro quale quota ordinaria e in 240.765,57 euro quale quota di perequazione.
2. Per le finalità previste dal comma 1 il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è integrato di 532.833,41 euro per l'anno 2018 di cui 292.067,84 euro a integrazione della quota ordinaria di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), della legge regionale 45/2017 e 240.765,57 euro a integrazione della quota di perequazione di cui all'articolo 10, comma 5, lettera c), della legge regionale 45/2017.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Unione territoriale intercomunale della Carnia, a integrazione delle risorse stanziate dall'articolo 10, commi 98 e 99, della legge regionale 45/2017 e destinate alla medesima Unione con l'Intesa per lo sviluppo 2018-2020, stipulata ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 14, comma 9, lettera b), della legge regionale 18/2015, in data 8 gennaio 2018, le quote necessarie per realizzare interventi strategici di area vasta da definire d'intesa con il Comune di Sappada/Plodn.
6. In relazione a quanto previsto al comma 5, l'Unione territoriale intercomunale della Carnia aggiorna il Piano dell'Unione 2018-2020 e trasmette alla Regione l'indicazione degli interventi e le relative quote finanziare fino a concorrenza del finanziamento regionale spettante per ogni annualità, a integrazione del patto territoriale per il medesimo triennio.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.