Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.
Art. 9
 (Disposizioni in materia di personale)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2018 al personale del Comune di Sappada/Plodn si applica la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1 e con la medesima decorrenza, il personale del Comune di Sappada/Plodn, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è collocato, nell'ambito dell'ordinamento professionale del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nella medesima categoria rivestita presso il Comune e nella posizione economica avente il trattamento tabellare più prossimo, per difetto, a quello della posizione rivestita; il personale con categoria C e profilo professionale di agente della polizia municipale è collocato nella categoria PLA dell'Area della polizia locale e nella posizione economica avente il trattamento tabellare più prossimo, per difetto, a quello della posizione rivestita.
3. In relazione alla collocazione di cui al comma 2, il personale mantiene il trattamento economico fondamentale, se più favorevole, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti; la retribuzione individuale di anzianità, qualora in godimento, non rientra nella determinazione del predetto assegno e viene conservata.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 13/2020