Art 31
(Disposizione transitoria)
1. Se per la conclusione dei procedimenti in corso, a cui si applica la normativa vigente nella Regione Veneto ai sensi della presente legge, è necessario acquisire pareri, concerti, nulla osta o atti comunque denominati, i medesimi sono emanati dagli organi competenti in materia nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, individuati, se necessario, con deliberazione della Giunta regionale.