Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.
Art. 3
 (Prime misure per l'aggregazione)
1. Il processo di aggregazione si attua con l'adeguamento della normativa vigente nel territorio del Comune di Sappada/Plodn alla legislazione e all'ordinamento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia entro il termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi termini diversi previsti da disposizioni di settore stabiliti dalla presente legge.
3. Al fine di attuare compiutamente il processo di aggregazione, gli interventi sono individuati, graduandone le priorità, con particolare riguardo all'esigenza di tutelare l'incolumità pubblica, la salute dei cittadini e gli altri interessi primari dei cittadini interessati e con l'obiettivo di garantire parità di accesso alle prestazioni per la nuova popolazione residente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
5. Qualora per l'accesso a prestazioni, servizi, contributi, sovvenzioni, provvidenze o altri benefici comunque denominati sia previsto, quale requisito, un periodo minimo di residenza nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai fini del computo del periodo medesimo si tiene conto della residenza nel Comune di Sappada/Plodn.
6. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia assicura anche mediante appositi strumenti informatici la messa a disposizione di costanti informazioni ai cittadini, alle imprese e agli enti interessati, anche al fine di tutelare la trasparenza e l'accesso agli atti amministrativi.