Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.
Art. 23
 (Disposizioni in materia di governo del territorio ed edilizia)
1. Il Comune di Sappada/Plodn adegua i propri strumenti di pianificazione alla disciplina legislativa e regolamentare della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al fine della conformazione alla stessa.
3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la stipula di un atto negoziale con la Regione Veneto e il Comune di Sappada/Plodn per concordare tempi e obiettivi dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale regionali e comunali alla disciplina della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ferma restando l'adozione di apposite misure legislative da parte della Regione medesima per il perfezionamento di tale processo di adeguamento.
4. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in aggiunta a quanto disposto al comma 3, può procedere all'adozione di specifici atti che indirizzino gli strumenti di pianificazione regionali e comunali al progressivo adeguamento alla disciplina della Regione stessa e ai relativi piani e programmi.
5. In fase di predisposizione della prima variante generale allo strumento di pianificazione territoriale, e comunque entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'atto negoziale di cui al comma 3, il Comune di Sappada/Plodn adegua la propria strumentazione pianificatoria territoriale alla disciplina legislativa e regolamentare vigente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nello specifico settore.
6. Nell'ottica della massima collaborazione istituzionale e del principio di sussidiarietà, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può incentivare il ricorso alle forme di pianificazione intercomunale e di copianificazione, anche per la finalità di adeguamento della strumentazione pianificatoria locale agli atti di pianificazione sovraordinati.
7. In materia edilizia, la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), trova applicazione per i procedimenti che si instaurano successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che i procedimenti in corso alla medesima data vengono definiti sulla base della disciplina vigente nella Regione Veneto alla data di entrata in vigore della legge 182/2017.