Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.
Art. 20
 (Disposizioni in materia di politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale)
1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali, in materia di turismo e attività produttive), e della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), nelle more di idonei atti di ricognizione e sino al termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività nel settore turistico e dell'industria alberghiera svolte dagli operatori turistici nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, continuano a essere regolate dalle corrispondenti norme della Regione Veneto, a esclusione di quanto previsto in materia di sistema informativo regionale del turismo, per la quale trova applicazione l'articolo 41 della legge regionale 21/2016.