Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.
Art. 19
 (Altre disposizioni in materia di risorse agricole, forestali, ittiche e di caccia)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14 e 18 del presente capo, tutte le licenze, le autorizzazioni, le segnalazioni certificate di inizio attivitą (SCIA), le concessioni o i titoli abilitativi comunque denominati rilasciati alla data di entrata in vigore della legge 182/2017 in materia di risorse agricole, forestali, ittiche e di caccia ai sensi delle leggi della Regione Veneto ai residenti o alle imprese con sede nel Comune di Sappada/Plodn o comunque relative ad attivitą che si svolgono nell'ambito territoriale del Comune medesimo, restano efficaci sino al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o sino all'adozione, se precedente, di atti normativi, regolamentari o amministrativi idonei a disciplinarne l'efficacia.