Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.
Art. 18 bis
1. Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 104, comma 1, con gli articoli 73, comma 4 e 98, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), con riferimento alle strade silvo pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), situate all'interno del Comune di Sappada, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione delle strade medesime ai fini dell'inserimento nell'elenco delle strade interdette al pubblico transito dei veicoli a motore, in attuazione dell' articolo 73 della legge regionale 9/2007 .
2. Nelle more dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, alle strade gią comprese nell'elenco della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (Disciplina della viabilitą silvo pastorale), della Regione Veneto continua ad applicarsi la medesima legge regionale.
3. Le entrate di cui all'articolo 7 della legge regionale 14/1992 della Regione Veneto sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (proventi derivanti dall'attivitą di controllo e repressione delle irregolaritą e degli illeciti) - Categoria 3020300 (entrate da imprese derivanti dall'attivitą di controllo e repressione delle irregolaritą e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 4, L. R. 20/2018
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.