Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.
Art. 17
 (Disposizioni in materia di agriturismi e fattorie didattiche)
1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), e dall'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivitą economiche e produttive), e sino al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attivitą degli operatori agrituristici e delle fattorie didattiche e sociali, aventi strutture operative autorizzate nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, continua a essere regolata dalle corrispondenti norme della Regione Veneto.