1. In deroga a quanto previsto dalla
legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), e dall'
articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivitą economiche e produttive), e sino al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attivitą degli operatori agrituristici e delle fattorie didattiche e sociali, aventi strutture operative autorizzate nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della
legge 182/2017, continua a essere regolata dalle corrispondenti norme della Regione Veneto.