Art. 14 bis
(Abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a riconoscere, ai cacciatori che sono associati nell'annata venatoria 2018-2019 alla Riserva di caccia di Sappada/Plodn e che sono in possesso dell'abilitazione per la caccia di selezione ad almeno una specie di ungulati o dell'abilitazione per la caccia ad almeno una specie di ungulati con il cane da seguita rilasciate dalla Regione Veneto, l'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3), o l'abilitazione alla caccia agli ungulati con il cane da seguita di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivitā venatoria), in deroga alle procedure previste dall'articolo 29 della medesima legge, esclusivamente a seguito dell'avvenuta partecipazione ad apposito corso organizzato dalla Direzione centrale competente in materia faunistico-venatoria.
2. Fino al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio alla caccia di selezione agli ungulati o alla caccia agli ungulati con i cani da seguita in applicazione del comma 1, nell'annata venatoria 2018-2019, i cacciatori di cui al medesimo comma 1 possono esercitare tali forme di caccia, nella Riserva di caccia di Sappada/Plodn, accompagnati da un cacciatore in possesso della relativa abilitazione.
3. Fino al conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati o dell'abilitazione alla caccia agli ungulati con il cane da seguita ai sensi delle procedure previste dall'
articolo 29 della legge regionale 6/2008, i cacciatori che sono associati nell'annata venatoria 2018-2019 alla Riserva di caccia di Sappada/Plodn e che non sono in possesso delle abilitazioni di cui al comma 1 rilasciate dalla Regione Veneto, possono esercitare tali forme di caccia, nella Riserva di caccia di Sappada/Plodn, accompagnati da un cacciatore in possesso della relativa abilitazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 20/2018