Al
comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), le parole <<
, coerenti con le previsioni del programma d'intervento di cui all'articolo 4, da attuare nei canali e nelle vie di navigazione interna appartenenti al demanio regionale>> sono soppresse.