Legge regionale 06 febbraio 2018, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.
CAPO III
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE
Art. 15
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), le parole <<, coerenti con le previsioni del programma d'intervento di cui all'articolo 4, da attuare nei canali e nelle vie di navigazione interna appartenenti al demanio regionale>> sono soppresse.