Legge regionale 06 febbraio 2018, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.
Art. 9
 (Disposizioni per il recupero di aree interessate da attività estrattive cessate)
1. In deroga all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge regionale 12/2016, i soggetti, già titolari di un'autorizzazione all'attività estrattiva scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno eseguito gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, ferma restando l'applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria, possono presentare alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2016, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera t), punto 1, è ammessa, anche in presenza della garanzia fideiussoria, la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in aree interessate da attività estrattive cessate, da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, al fine del completamento dell'attività estrattiva cessata.
4. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata esprimono il parere sul progetto dell'intervento di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
5. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero o del progetto dell'attività estrattiva o di diniego motivato delle stesse, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
7. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata, possono escutere la garanzia fideiussoria fino alla presentazione delle domande ai sensi del comma 3.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 22, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 4, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 5, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Comma 8 bis aggiunto da art. 104, comma 1, L. R. 8/2022