<<7. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova:a) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata del periodo triennale di esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto dell'attività estrattiva autorizzato;
b) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata delle operazioni di collaudo finale di cui all'articolo 25, comma 5, e fino alla decorrenza del termine di cui al comma 10;
c) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di rinnovo di cui all'articolo 16, per la durata del periodo di rinnovo dell'autorizzazione;
d) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di proroga di cui all'articolo 17, per la durata del periodo di proroga dell'autorizzazione;
e) contestualmente alla presentazione del progetto relativo agli interventi di valorizzazione dell'area di cava di cui all'articolo 27, per la durata del periodo di esecuzione dell'intervento.>>;