Legge regionale 06 febbraio 2018, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilitą.
Art. 18
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) il comma 29 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
b) l'articolo 14 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
c) gli articoli 15, 16, 16 ter e 16 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivitą venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
d) l'articolo 61 bis della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).