2. I Comuni concludono i procedimenti di cui all'
articolo 16, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivitā venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasmettono copia del provvedimento finale alla struttura regionale competente in materia di scarichi.