Legge regionale 06 febbraio 2018, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilitā.
Art. 16
 (Norme transitorie)
1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi fissi di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 11/2015, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, č soggetto ad autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune, previa presentazione dell'istanza di sanatoria entro il 31 dicembre 2018. In tal caso non si applica la sanzione prevista dall'articolo 56, comma 12, della legge regionale 11/2015.
2. I Comuni concludono i procedimenti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivitā venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasmettono copia del provvedimento finale alla struttura regionale competente in materia di scarichi.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, come modificato dall'articolo 7, comma 1, si applicano anche alle domande di contributo in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.