Legge regionale 06 febbraio 2018, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.
CAPO I
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 1
1.
Dopo la lettera e ter) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è aggiunta la seguente:
<<e quater) il Direttore del Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-lsontina", istituito con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2012, n. 1195 ( Legge regionale 22/2001. Rischi connessi all'amianto: attribuzione all'ASS n. 2 Isontina di funzioni di rilevanza regionale e di coordinamento in tema di tutela della salute e della sicurezza).>>.

Art. 4
1. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
q)
dopo il comma 1 dell'articolo 37 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le disposizioni in materia di utilizzazione di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), si applicano anche nel caso di utilizzazioni da parte di unità immobiliari adibite a uffici o a modeste attività produttive o commerciali.>>;

Note:
1 Numero 1) della lettera w) del comma 1 abrogato da art. 87, comma 1, L. R. 8/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 50, c. 3 bis, L.R. 11/2015.
Art. 6
1. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:
k) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
t) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 9
 (Disposizioni per il recupero di aree interessate da attività estrattive cessate)
1. In deroga all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge regionale 12/2016, i soggetti, già titolari di un'autorizzazione all'attività estrattiva scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno eseguito gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, ferma restando l'applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria, possono presentare alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2016, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera t), punto 1, è ammessa, anche in presenza della garanzia fideiussoria, la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in aree interessate da attività estrattive cessate, da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, al fine del completamento dell'attività estrattiva cessata.
4. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata esprimono il parere sul progetto dell'intervento di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
5. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero o del progetto dell'attività estrattiva o di diniego motivato delle stesse, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
7. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata, possono escutere la garanzia fideiussoria fino alla presentazione delle domande ai sensi del comma 3.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 22, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 4, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 5, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Comma 8 bis aggiunto da art. 104, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 10
 (Disposizioni in materia di impianti di depurazione di acque reflue)
1. In attuazione dell'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relativamente agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, sono soggetti ad autorizzazione provvisoria, gli interventi finalizzati:
a) all'avviamento;
b) all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;
c) al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
3. L'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1:
a) ha durata fino al collaudo funzionale dell'intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile;
b) può prevedere ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, su motivata istanza dell'ente gestore, deroghe ai limiti di legge per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere e per i soli parametri effettivamente interessati dalle stesse; in tal caso, devono essere preventivamente acquisiti i pareri di ARPA e dell'Azienda del servizio sanitario regionale competente per territorio;
c) fissa i limiti per i relativi scarichi nei casi di funzionamento in continuo degli scolmatori di piena.
4. Nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, l'ente gestore provvede a comunicare immediatamente all'autorità competente le date di inizio e di fine dell'interruzione.
5. Se l'interruzione di cui al comma 4 ha durata superiore a cinque giorni l'ente gestore deve chiedere l'autorizzazione provvisoria con le modalità stabilite dal comma 2.
CAPO II
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 14
1. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 6, della legge regionale 19/2012, sono considerati in condizioni di incompatibilità territoriale o di inidoneità tecnica gli impianti di distribuzione dei carburanti che non presentino al Comune il programma di adeguamento o di chiusura dell'impianto entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
2 Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 119 dd. 03/04/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 21 dd. 22/05/2019) l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della presente legge.
CAPO III
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE
Art. 15
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), le parole <<, coerenti con le previsioni del programma d'intervento di cui all'articolo 4, da attuare nei canali e nelle vie di navigazione interna appartenenti al demanio regionale>> sono soppresse.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E NORME FINANZIARIE
Art. 16
 (Norme transitorie)
1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi fissi di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 11/2015, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetto ad autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune, previa presentazione dell'istanza di sanatoria entro il 31 dicembre 2018. In tal caso non si applica la sanzione prevista dall'articolo 56, comma 12, della legge regionale 11/2015.
2. I Comuni concludono i procedimenti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasmettono copia del provvedimento finale alla struttura regionale competente in materia di scarichi.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, come modificato dall'articolo 7, comma 1, si applicano anche alle domande di contributo in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) il comma 29 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
b) l'articolo 14 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
c) gli articoli 15, 16, 16 ter e 16 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
d) l'articolo 61 bis della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).