Legge regionale 06 febbraio 2018, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilitā.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E NORME FINANZIARIE
Art. 16
 (Norme transitorie)
1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi fissi di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 11/2015, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, č soggetto ad autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune, previa presentazione dell'istanza di sanatoria entro il 31 dicembre 2018. In tal caso non si applica la sanzione prevista dall'articolo 56, comma 12, della legge regionale 11/2015.
2. I Comuni concludono i procedimenti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivitā venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasmettono copia del provvedimento finale alla struttura regionale competente in materia di scarichi.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, come modificato dall'articolo 7, comma 1, si applicano anche alle domande di contributo in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) il comma 29 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
b) l'articolo 14 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
c) gli articoli 15, 16, 16 ter e 16 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivitā venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
d) l'articolo 61 bis della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).