Legge regionale 06 febbraio 2018, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.
Art. 4
1. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
q)
dopo il comma 1 dell'articolo 37 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le disposizioni in materia di utilizzazione di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), si applicano anche nel caso di utilizzazioni da parte di unità immobiliari adibite a uffici o a modeste attività produttive o commerciali.>>;

Note:
1 Numero 1) della lettera w) del comma 1 abrogato da art. 87, comma 1, L. R. 8/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 50, c. 3 bis, L.R. 11/2015.