Legge regionale 06 febbraio 2018, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE
Art. 8
 (Finalità)
1. La Regione, conformemente a quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole e delle cooperative sociali al fine di:
a) arricchire l'offerta del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con gli interventi innovativi dell'agricoltura sociale;
b) promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale e comunitario del territorio, ampliando e consolidando, nel contempo, le opportunità di inclusione sociale e di occupazione nonché di reddito per le imprese agricole e le cooperative sociali;
c) valorizzare l'utilizzo delle risorse materiali ed immateriali dell'agricoltura in integrazione con le attività sociali per generare benefici inclusivi, sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione, favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, nonché promuovere lo sviluppo e la coesione in ambito locale secondo criteri di responsabilità etica e nel rispetto dell'ambiente;
(1)
Note:
1 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, L. R. 17/2021
Art. 9
 (Operatori dell'agricoltura sociale)
1. Possono essere riconosciuti operatori dell'agricoltura sociale i seguenti soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 141/2015:
b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e alla legge regionale 26 ottobre 2006 n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per cento del fatturato complessivo o che dimostrino lo svolgimento di attività agricole nel rispetto del requisito inerente il tempo di lavoro previsto in materia di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
2. Il riconoscimento degli operatori è effettuato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).
3. Presso l'ERSA è istituito l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale dove sono iscritti i nominativi degli operatori riconosciuti. L'elenco è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2021
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2021
Art. 9 bis
2. Gli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), svolgono l'attività in rapporto di connessione con l'attività principale agricola.
3. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito alle attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore, o al massimo pari, al personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività agricola primaria.
5. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono ricorrere agli strumenti contrattuali di natura associativa secondo le disposizioni di legge, così come previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale).
6. Gli operatori dell'agricoltura sociale che forniscono servizi rivolti alla prima infanzia, sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), alla legge regionale 20/2005, decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011,n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 17/2021
Art. 10
 (Collaborazione con i servizi sociosanitari)
1. Le attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015, sono coordinate con il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 23 della legge regionale 6/2006, sono inserite nei Piani di zona di cui all'articolo 24 della legge regionale 6/2006 e sono svolte anche in collaborazione con i soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Art. 11
 (Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dell'ERSA, della Direzione centrale competente in materia di lavoro, formazione e istruzione, del Forum regionale dell'agricoltura sociale Friuli Venezia Giulia, della Consulta delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104<<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), degli Ambiti territoriali di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria regionali, degli organismi regionali della cooperazione sociale di cui alla legge regionale 20/2006 e di altri portatori di interesse.
3. L'Osservatorio è costituito, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche sociali sentita la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
Art. 12
 (Misure di sostegno)
1. La Regione promuove il ruolo e le finalità dell'agricoltura sociale nei propri piani e programmi relativi allo sviluppo delle politiche sociosanitarie, agricole, del lavoro e della formazione professionale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, la Regione inoltre:
a) è autorizzata a concedere in uso agli operatori dell'agricoltura sociale terreni, fabbricati e locali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, ivi comprese le procedure di dismissione di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, promuovendo l'applicazione di criteri di priorità che favoriscano l'insediamento e lo sviluppo dell'agricoltura sociale e utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
b) promuove la concessione del patrimonio degli enti locali agli operatori dell'agricoltura sociale;
c) promuove l'individuazione di criteri di priorità per la concessione dei posteggi nei mercati sulle aree pubbliche a favore degli operatori dell'agricoltura sociale;
d) promuove criteri di priorità nelle gare per l'affidamento di servizi di mensa e ristorazione per i quali sia prevista la fornitura di prodotti agroalimentari forniti da operatori dell'agricoltura sociale;
e) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte agli operatori dell'agricoltura sociale;
f) promuove lo sviluppo di progetti di servizio civile nell'ambito delle attività dell'agricoltura sociale;
g) promuove la divulgazione, soprattutto nell'ambito dei siti internet dell'Amministrazione regionale e di ERSA, dei principi e degli obiettivi dell'agricoltura sociale nonché delle pratiche di agricoltura sociale attivate sul territorio.