Art. 9
(Operatori dell'agricoltura sociale)
1.
Possono essere riconosciuti operatori dell'agricoltura sociale i seguenti soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 141/2015:
b) le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e alla
legge regionale 26 ottobre 2006 n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per cento del fatturato complessivo o che dimostrino lo svolgimento di attività agricole nel rispetto del requisito inerente il tempo di lavoro previsto in materia di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
2. Il riconoscimento degli operatori è effettuato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).
3. Presso l'ERSA è istituito l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale dove sono iscritti i nominativi degli operatori riconosciuti. L'elenco è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.
4.
Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 141/2015 che definisce i requisiti minimi e le modalità per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari di concerto con gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali, sono definiti:
a) i criteri e le modalità per il rilascio del riconoscimento e la revoca del medesimo;
b) l'elenco esemplificativo delle principali pratiche di agricoltura sociale realizzate in regione che rientrano in ciascuna delle tipologie di attività individuate dall'
articolo 2, comma 1, della legge 141/2015;
d) le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte di ERSA, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti per i servizi e le prestazioni di cui all'
articolo 2, comma 1, della legge 141/2015 e con gli enti gestori del servizio sociale;
e) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale.
5. L'elenco di cui al comma 4, lettera b), può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari sentiti gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2021
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2021